Organo Straordinario di Liquidazione

Durata mandato: 01.11.14 a 30.10.19

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

Componenti Commissione Straordinaria

  • Componente 1
  • Componente 2
  • Componente 3

Note

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